Sab. Nov 2nd, 2024

Una sentenza  che creerà tantissime polemiche, soprattutto tra quanti non hanno alcuna sensibilità verso il mondo animale, infatti è necessario che, anche in cucina, non ci siano atti inutilmente crudeli verso gli animali. Con la la sentenza 30177/17 della Cassazione penale, pubblicata ieri 16 giugno,  i giudici della terza sezione penale, partendo dal presupposto che astici, aragoste e granchi soffrono se vengono detenuti  vivi in una cella frigorifera a basse temperature e con le chele legate in attesa di essere cotti e mangiati, confermano che si è   passibili del reato di abbandono di animali di cui all’articolo 727 comma 2 del codice penale, punibile con un’ammenda.L’imprenditore ricorreva per Cassazione evidenziando fra l’altro che i crostacei, provenienti dall’estero, venivano consegnati già in quelle condizioni, non sanzionabili e proibite da alcuna norma nazionale; specificava, fra l’altro che non vi fosse prova che togliere l’animale dal ghiaccio per poi immergerlo in acqua calda non lo facesse soffrire o attenuasse le sue sofferenze. Per la difesa dell’imputato, inoltre, sarebbe fatto notorio che il crostaceo tenuto a basse temperature e, in ogni caso, destinato a essere cucinato, vive le sue ultime ore in uno «stato di torpore e anestesia che annulla la sensazione di dolore». La Suprema Corte con la decisione in commento ha ritenuto inammissibile il ricorso è ha ritenuto valide le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva rilevato che i crostacei prima di finire in una cella frigorifera, vivevano in acque o acquari a temperature alte; la forte escursione termica cui sono sottoposti provoca gravi sofferenze. Ed è quindi necessario far risparmiare  all’animale tale inutile dolore adottando accorgimenti economicamente più gravosi che tuttavia consentono di detenere i crostacei in modo «più consono alle loro caratteristiche naturali». E a nulla vale la deduzione secondo cui tenere i crostacei vivi sul ghiaccio e con le chele legate provoca sofferenza nell’animale, tanto quanto la modalità di cottura che in astratto potrebbe costituire un maltrattamento. Per i giudici di legittimità vi è una chiara differenza nel «riconoscimento dell’uso comune». Le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinati «non possono essere parimenti giustificate, in quanto, solo nel primo caso l’interesse (umano) alla non-sofferenza dell’animale soccombe nel bilanciamento con altri interessi umani della più varia natura e legittimati dalla presenza di leggi. Al contrario, non può essere considerata una consuetudine socialmente apprezzata quella di detenere gli animali a temperature così rigide, tali da provocare sicure sofferenze». Precisano i giudici che «al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali di affezione, integra il reato ritenuto in sentenza la detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze e, per altro, adottate per ragioni di contenimento di spesa, con la conseguenza che, nel bilanciamento tra interesse economico e interesse (umano) alla non sofferenza dell’animale, è quest’ultimo che, in tal caso, deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o di usi riconosciuti in senso diverso». Infine, viene riconosciuto il diritto alla Lav (lega antivivisezione onlus) quale parte civile costituita, il risarcimento del danno liquidato in via equitativa e le spese processuali.

Di Carlo Scatozza

redattore di Campania Slow | Contatto Facebook: http://it-it.facebook.com/people/Carlo-Scatozza/1654720386

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