Approvata dalla Camera dei Deputati il nuovo testo unico sul vino,che recepisce anche le novità della nuova OCM vino europea, in particolare il progetto di legge si concentra su produzione, commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Spazio all’innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di informazione al consumatore che sfruttino le nuove tecnologie contribuendo ad aumentare la trasparenza. Tra le novità apportate dalla riforma è prevista una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di promuovere interventi di ripristino recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico. Importante innovazione anche nella tutela del prodotto contro la contraffazione. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro unico dei controlli (RUCI) a prescindere se siano o no imprese agricole. l primo obiettivo della legge comporta un taglio netto a tutti gli appesantimenti burocratici che tolgono energie alla produzione e determinano inutili oneri a carico delle imprese agricole, già afflitte da un decrescente margine di reddittività. La semplificazione non implica, tuttavia, nessun arretramento sul fronte della qualità. Gli strumenti di vigilanza sono rafforzati, a dimostrazione che la semplificazione aumenta l’efficacia del sistema di controllo. La pubblica amministrazione riceve nuovo impulso alla sua azione, vedendo meglio delineate le proprie competenze. Il consumatore, inoltre, si avvantaggia di un sistema più semplice che lo rende capace di essere facilmente edotto delle caratteristiche della qualità della produzione. Viene confermata la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di qualità di cui potranno beneficiare le diverse produzioni vinicole, secondo la denominazione di origine e l’indicazione geografica, suddivise nelle denominazioni di origine controllata (DOC) e di origine controllata e garantita (DOCG) nonché ad indicazione geografica protetta (IGT), tipiche del sistema italiano, che continueranno a convivere con i sistemi di classificazione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) introdotti dalla normativa europea. In particolare, potranno convivere più denominazioni e indicazioni all’interno del medesimo territorio, anche usufruendo di indicazioni aggiuntive, come «classico» e «riserva» ovvero accompagnate da ulteriori menzioni di particolari localizzazioni geografiche.