Ven. Nov 22nd, 2024

BIW9CIoCUAA0Qz7.jpg-thumbAnche noi avevamo appoggiato con forza questa lotta ed ora la Mozzarella di Bufala Campana Dop è salva. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto del ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, con cui il Governo ha sostanzialmente recepito le richieste del Consorzio di Tutela, emanando nuove norme di attuazione della legge 205/2008.
Il provvedimento contiene novità fondamentali: per tutti coloro che fanno parte del sistema Dop sarà infatti possibile continuare sempre a produrre nello stesso stabilimento mozzarella Dop e altre tipologie (ricotte e mozzarelle non Dop), ma, come richiesto dal Consorzio di Tutela già 18 mesi fa, si obbligano i produttori ad acquistare esclusivamente latte di bufala proveniente dall’area Dop, per qualunque prodotto intendano realizzare.
“Così il Governo dice sì alla nostra proposta sulla provenienza esclusiva del latte dal territorio della Dop, contenuta nella bozza di modifiche al disciplinare che da un anno e mezzo attende l’approvazione delle istituzioni interessate”, commenta il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo e aggiunge: “Siamo molto soddisfatti del provvedimento. In questo modo si rafforza il marchio Dop, s’innalza la qualità del prodotto, si assicura la tracciabilità totale e non si costringono i nostri allevatori a morire. Ringraziamo il Governo e il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, per aver compreso appieno il nostro appello”.
Per il direttore del Consorzio di Tutela, Antonio Lucisano, “ora si apre una nuova fase per la Mozzarella di Bufala Campana Dop” e spiega: “Con le nuove regole siamo di fronte a innovativi scenari di produzione e di mercato. Con l’obbligo di utilizzare solo latte di area Dop, il nostro auspicio è ora che tutto il latte Dop possa essere trasformato in mozzarella Dop, con prospettive di crescita, dunque, ancora tutte da esplorare.
Sul mercato i consumatori avranno un quadro più semplice e chiaro, potranno scegliere solo tra tre tipi di prodotto: la Mozzarella di Bufala Campana Dop; la mozzarella di bufala non Dop ma realizzata comunque con latte di area Dop dai produttori aderenti al Consorzio; e infine il prodotto non certificato, realizzato da tutti gli altri con latte e semilavorati bufalini qualsiasi, proveniente da ogni dove”.
Le nuove norme sono anche il frutto della mobilitazione lanciata dal Consorzio, dal titolo “Salviamo la Mozzarella di Bufala Campana DOP”, “che ha coinvolto chef, giornalisti, foodies e cittadini, uniti dalla passione per questo prodotto unico”, fa sapere Lucisano: “A ciascuno di loro – conclude – va il nostro grazie di cuore, ci hanno sostenuto e aiutato a produrre ogni sforzo per non far scomparire il più importante marchio Dop del centro-sud Italia. Insieme ce l’abbiamo fatta”.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale e’ stata registrata la denominazione d’origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, Legge 30 dicembre 2008 n. 205;

Visto in particolare l’articolo 4-quinquiesdecies del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, che dispone che a decorrere dal 1°gennaio 2013 la produzione del la Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l’art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa tra i quali e’ previsto il termine del 1°gennaio 2013 previsto dall’articolo 4-quinquiesdecies del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008;

Visto che il citato articolo 4-quinquiesdecies prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, con decreto, a definire le modalita’ per l’attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione dell’art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013;

Considerato che il citato DM 6 marzo 2013 non tiene conto della inevitabile produzione di sottoprodotti o derivati del latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo dellaDOP Mozzarella di Bufala Campana, inclusa la ricotta; Ritenuto necessario includere la lavorazione dei sottoprodotti o

derivati del latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana all’interno degli stabilimenti che producono Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Decreta: Art. 1

Separazione degli stabilimenti di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell’art. 4-quinquiesdecies del D.L. 171/2008, come convertito dalla legge n. 205/2008, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana nonche’ i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni. E’ vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari .

2. All’interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP e’ vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di cui al precedente comma 1 e ad esse esclusivamente dedicate.

3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano all’organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma 1 entro il 30 giugno 2013.

Art. 2

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione dell’art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013 e’ abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale de della Repubblica italiana.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Di Carlo Scatozza

redattore di Campania Slow | Contatto Facebook: http://it-it.facebook.com/people/Carlo-Scatozza/1654720386

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